Circolare 01/2021

Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardante il diritto allo studio. Anno solare 2022.

Ai sensi delle disposizioni per l’attuazione, in favore del personale del Comparto Scuola, dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, riguardante i permessi straordinari

Ai sensi delle disposizioni per l’attuazione, in favore del personale del Comparto Scuola, dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, riguardante i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (già impartite con C.M. n. 319 del 24/10/91 e previste altresì dal Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 18/10/2017), si rammenta che il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte del personale Docente, Educativo ed A.T.A., che intenda fruirne,” per l’anno solare 2022”, è fissato, a pena di decadenza, al 16.11.2021.
Le istanze di concessione dei predetti permessi dovranno, pertanto, recare in maniera inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo della scuola, entro e non oltre il 16/11/2021 e dovranno, altresì, essere complete di tutti gli elementi indicati all’art. 5 del C.C.D.R. del 18/10/2017.
Qualora l’ammissione ad un corso di studi, compreso fra quelli indicati dall’art. 6 del C.C.D.R. del 18/10/2017, avvenga dopo il 16/11/2021, il personale interessato potrà produrre l’istanza per fruire dei permessi in argomento, entro e non oltre cinque giorni dall’avvenuta ammissione.
Le predette istanze saranno accolte, in subordine a quelle presentate entro il 16/11/2021, e nel limite del contingente determinato.
I Dirigenti scolastici avranno cura di INVIARE le relative istanze, tramite POSTA ELETTRONICA, alla seguente e-mail : gerardo.dapolito@istruzione.it
Si rammenta ancora una volta che l’istituto dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio trova applicazione anche nei confronti del personale con Incarico a Tempo Determinato, purché con nomina fino al termine delle attività didattiche (30/6/2022), ovvero fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2022).
A tal proposito, si raccomanda ai Dirigenti Scolastici di non inviare a questo ufficio istanze di personale a tempo determinato, che non si trovi nella suddetta condizione.
Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato – con contratto fino al 30/6/2022 ovvero fino al 31/8/2022 – dopo il 16 novembre 2021, potrà produrre la relativa istanza, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto.
Oggetto: Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395, riguardante il diritto allo studio. Anno solare 2022.

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Si rammenta che gli aspiranti dovranno indicare con chiarezza il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l’Ente presso cui si seguiranno i corsi.
Gli aspiranti dovranno inoltre indicare l’anno di iscrizione al corso e la durata legale di esso, di essere in corso o fuori corso e da quanti anni, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei permessi retribuiti ovvero di non averne mai usufruito.
Il personale a tempo indeterminato indicherà l’anzianità complessiva di ruolo mentre
il personale a tempo determinato indicherà il numero degli anni di servizio prestati. (N.B. dichiarazione utile ai fini della graduatoria degli aventi diritto).
A tal fine, si invita a far utilizzare dagli interessati il modello in calce di domanda completo di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione delle istanze da parte degli uffici competenti.
Si richiama l’attenzione, in particolare, su quanto previsto dall’art.6 del citato C.C.D.R. del 18/10/2017, relativamente agli studenti fuori corso e si ribadisce che possono essere eventualmente accolte solo le istanze degli studenti iscritti fuori corso per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di laurea e che abbiano superato almeno un esame nell’anno solare in corso all’atto dell’istanza (anno solare 2021, entro il 16/11/2021, data di scadenza dei termini di presentazione).
Gli interessati che si trovino nella suddetta condizione, dovranno pertanto obbligatoriamente allegare il certificato di immatricolazione e produrre autocertificazione di aver superato almeno un esame nell’anno solare 2021 (entro il 16/11/2021), indicando la denominazione e la data dell’esame.
A tal fine, il personale interessato dovrà utilizzare anche il modello di autocertificazione trasmesso unitamente al modello di istanza predisposto da questo Ufficio.
Gli aspiranti che sono iscritti a corsi di studio in modalità on-line potranno usufruire dei permessi per il diritto allo studio per sostenere gli esami, per seguire le lezioni programmate in video conferenza o per altre attività certificabili, che dovranno essere debitamente certificate al Dirigente Scolastico.
A norma delle disposizioni sopra richiamate, tenute presenti le dotazioni organiche provinciali di fatto del personale Docente, Educativo ed A.T.A., riferito all’anno scolastico 2021-2022, il numero complessivo dei permessi retribuiti, concedibili per l’anno solare 2022, è così determinato, in misura pari al 3% delle predette dotazioni organiche:
Anno scolastico 2021/2022:
Organico Provinciale per il Diritto allo Studio rilevato dal SIDI:
1) Personale Docente della Scuola dell’Infanzia
2) Personale Docente della Scuola Primaria
3) Personale Docente della Scuola Secondaria di I grado 4) Personale Docente della Scuola Secondaria di II grado 5) Personale A.T.A. della Scuola
6) Personale Educativo
n. 7.234; n. 14.384; n. 12.483; n. 16.953; n. 12.505; n. 54.

Responsabile del procedimento:
Luisa Franzese Dirigente Ufficio VI
e-mail: luisa.franzese1@istruzione.it tel. 0815576223 referente: Gerardo D’Apolito -Funzionario Ufficio VI e-mail: gerardo.dapolito@istruzione.it tel. 081/5576451
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Verificata la compatibilità numerica dei permessi concedibili, in relazione al tetto massimo, salva l’esclusione diretta delle istanze manifestamente infondate, il cui numero potrebbe ridurre la possibilità di concedere ulteriori permessi a quanti ne abbiano fatto richiesta, quest’Ufficio pubblicherà sul sito istituzionale dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli – il decreto autorizzativo generale e gli elenchi, che ne sono parte integrante, degli aventi diritto, nonché degli esclusi.
Qualora il numero degli aspiranti ecceda il tetto massimo dei permessi concedibili, quest’ Ufficio provvederà a formulare apposita graduatoria provinciale, secondo i parametri previsti dalla normativa.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99 e dell’art. 7 del C.D.R. del 18/10/2017, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego.
Per il personale a tempo indeterminato il monte ore massimo fruibile è costituito da 150 ore annue.
Al personale in part-time, ai docenti di religione cattolica con orario inferiore alle 18 ore e al personale con contratto a tempo determinato le ore saranno concesse in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.
I beneficiari dei permessi dovranno poi esibire al Dirigente Scolastico gli attestati relativi all’iscrizione e frequenza del Corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti.
In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con l’obbligo delle SS. LL. di provvedere al recupero delle competenze fisse, corrisposte per detti periodi.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo di questo Ufficio e degli allegati elenchi degli aventi diritto e degli esclusi ovvero della graduatoria, sono ammessi reclami per errori materiali.
Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.
IL DIRIGENTE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

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